Caso Revolut: una PEC autentica, tre anomalie da non ignorare

Indagine Fintech tra Analisi e Normative UE

Caso Revolut: una PEC autentica, tre anomalie da non ignorare

Nel video ricostruiamo brevemente il caso Revolut e analizziamo alcune anomalie che, a nostro avviso, avrebbero potuto far scattare ulteriori controlli prima della trasmissione di informazioni riservate.

Le tre anomalie emerse dall’analisi

1. Il percorso dell’Ordine europeo di indagine

La prima riguarda il funzionamento dell’Ordine europeo di indagine (OEI). Nell’ambito di questa procedura, l’ordine viene trasmesso dall’autorità italiana competente a quella dello Stato di esecuzione, in questo caso la Lituania, che ne cura l’esecuzione.

Dalla documentazione circolata, invece, l’interlocuzione sembra essere avvenuta direttamente tra il soggetto italiano e Revolut, senza che risulti pubblicamente confermato il coinvolgimento dell’autorità lituana.

2. La trasmissione dei dati acquisiti

La seconda anomalia riguarda il percorso delle informazioni una volta acquisite.

Nell’ambito di un OEI, la normativa prevede che sia l’autorità dello Stato di esecuzione a trasferire le prove allo Stato richiedente, secondo le modalità previste dalla direttiva.

Dagli screenshot circolati emerge invece una restituzione apparentemente diretta da Revolut verso una PEC italiana, senza che sia possibile ricostruire l’intero percorso procedurale.

3. La competenza dell’ufficio associato alla PEC

La terza anomalia riguarda proprio l’indirizzo utilizzato.

La PEC richiama l’Area “Enti Locali” della Prefettura di Reggio Calabria, un ufficio che normalmente si occupa di rapporti con Comuni, amministratori ed elezioni, e non di indagini penali internazionali.

Una circostanza che avrebbe potuto giustificare ulteriori verifiche sulla provenienza e sulla legittimità della richiesta.

Quali controlli ha effettuato Revolut?

È importante precisare che non sarebbe corretto affermare che Revolut non abbia effettuato alcun controllo.

Dalla documentazione disponibile emerge che la società ha verificato quale entità del gruppo fosse competente, distinguendo anche tra diverse giurisdizioni, come Regno Unito e Svizzera.

Il punto, quindi, non è l’assenza totale di verifiche. Gli elementi disponibili suggeriscono una particolare attenzione agli aspetti organizzativi e giurisdizionali interni, mentre restano interrogativi sulle verifiche relative all’interlocutore esterno e sul ruolo che Revolut avrebbe dovuto assumere nella procedura.

Il valore della fraud intelligence

Il caso offre uno spunto di riflessione sul valore della fraud intelligence e sull’importanza di andare oltre la semplice verifica formale dei singoli elementi.

Una PEC autentica, un documento apparentemente regolare o un riferimento normativo corretto non garantiscono, da soli, la legittimità di una richiesta.

È necessario valutare anche la coerenza complessiva delle informazioni, il contesto in cui vengono presentate e la credibilità della procedura.

Perché un elemento può essere autentico, senza che lo sia necessariamente la richiesta di cui fa parte.


Riferimento normativo: Direttiva 2014/41/UE relativa all’Ordine europeo di indagine penale, in particolare articoli 7 e 13.