Frodi IVA transfrontaliere: cosa cambia con il Regolamento UE 2026/1743
Frodi IVA transfrontaliere: cosa cambia con il Regolamento UE 2026/1743
Le frodi IVA transfrontaliere sfruttano gli scambi commerciali tra Stati membri per sottrarre imposte e rendere difficile la ricostruzione delle operazioni. Con il Regolamento (UE) 2026/1743, l’Unione europea interviene sullo scambio di informazioni tra Eurofisc, Procura europea (EPPO) e OLAF. Le nuove disposizioni si applicheranno principalmente dal 17 agosto 2027. Per comprenderne l’impatto, però, occorre guardare sia agli strumenti delle autorità sia ai controlli che possono far emergere una frode prima che il denaro scompaia.
Nuove regole UE sulle frodi IVA: cosa prevede il Regolamento 2026/1743
Il 10 luglio 2026 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il Regolamento (UE) 2026/1743, che modifica il Regolamento (UE) n. 904/2010 sulla cooperazione amministrativa in materia di IVA. Il testo è stato pubblicato il 27 luglio ed è entrato in vigore il 16 agosto 2026, dopo il parere del Parlamento europeo del 17 giugno.
Entrata in vigore e applicazione non coincidono: la maggior parte delle nuove disposizioni si applicherà dal 17 agosto 2027; la parte relativa all’accesso alle informazioni del VIES centrale sarà applicabile dal 1° luglio 2030. Il provvedimento, quindi, è già stato approvato, ma le nuove modalità operative non sono ancora tutte applicabili.
La novità consiste nel rendere più diretto e coordinato l’accesso a specifici dati IVA già disponibili a livello europeo. In precedenza, ottenere un quadro di operazioni distribuite tra più Paesi poteva richiedere una successione di scambi con le singole autorità nazionali. Il nuovo assetto intende ridurre questi passaggi, nel rispetto delle competenze dei diversi organismi.
Qual è il ruolo di Eurofisc, EPPO e OLAF?
Eurofisc è la rete attraverso cui gli esperti antifrode delle amministrazioni fiscali nazionali condividono e analizzano informazioni su possibili frodi IVA transfrontaliere. EPPO, la Procura europea, svolge indagini ed esercita l’azione penale per i reati che rientrano nella sua competenza e ledono gli interessi finanziari dell’Unione. OLAF conduce invece indagini amministrative nell’ambito del proprio mandato.
Il regolamento disciplina sia la trasmissione di specifiche relazioni di analisi di Eurofisc sia l’accesso centralizzato, per ricerche mirate, a determinate informazioni. Queste comprendono dati di identificazione IVA, operazioni intracomunitarie, alcune informazioni sulle importazioni e dati sui pagamenti conservati nel sistema CESOP. Il VIES centrale rientrerà nelle disposizioni applicabili dal 2030.
Un dettaglio è importante: il nuovo accesso non equivale alla consultazione libera di tutte le banche dati europee. In particolare, i dati conservati nel sistema di analisi delle reti di transazioni Transaction Network Analysis (TNA) di Eurofisc non sono direttamente oggetto delle ricerche mirate di EPPO e OLAF previste dal regolamento.
Come funzionano le frodi carosello e le società “missing trader”
Le frodi IVA intracomunitarie dell’operatore inadempiente, note come Missing Trader Intra-Community (MTIC), sfruttano il regime delle operazioni tra imprese stabilite in Stati membri diversi. In una configurazione ricorrente, un soggetto acquista beni da un altro Stato membro senza che il fornitore addebiti l’IVA, quando ricorrono le condizioni previste, e li rivende sul mercato nazionale applicando l’imposta. Incassa l’IVA dal cliente, ma non la versa all’erario e diventa irreperibile.
Esempio semplificato. Una società italiana acquista beni per 100.000 euro da un’impresa di un altro Stato membro, nell’ambito di un’operazione intracomunitaria che soddisfa i relativi requisiti. Li rivende in Italia a 105.000 euro più IVA al 22%, incassando 23.100 euro di imposta. Se la società scompare senza versare quanto dovuto, si crea un danno erariale. In uno schema carosello, ulteriori passaggi tra società possono ricondurre gli stessi beni, o flussi commerciali collegati, in un circuito transfrontaliero ripetuto.
Non ogni frode con un missing trader è necessariamente un carosello. La caratteristica del carosello è proprio la circolarità, spesso costruita attraverso una catena di operatori che rende più complessa la ricostruzione delle responsabilità e dei flussi.
Quanto pesano le frodi IVA transfrontaliere nell’Unione europea?
Secondo la Commissione europea, nel rapporto VAT Gap in Europe 2025, le stime delle perdite annue riconducibili alle frodi MTIC, riferite al periodo 2010-2023, si collocano tra 12,5 e 32,8 miliardi di euro. Si tratta di una forchetta di stima, non di un importo accertato per il 2026.
Nello stesso rapporto, il divario complessivo di riscossione IVA nell’UE è stimato in 128 miliardi di euro per il 2023. Questo secondo dato non misura esclusivamente le frodi: comprende anche altre forme di mancata riscossione, comprese insolvenze ed errori. Confondere i due indicatori porterebbe a sovrastimare l’entità delle frodi accertate.
Perché lo scambio più rapido dei dati non elimina il rischio di frode
Nelle frodi carosello la tempestività è rilevante: un operatore può cessare l’attività o spostare i proventi prima che le autorità riescano a ricostruire tutti i passaggi. Una trasmissione più efficace delle informazioni può quindi migliorare l’individuazione delle reti e sostenere le indagini.
Resta però un limite operativo. Una banca dati registra ciò che le viene comunicato; se le informazioni sono incomplete, tardive o apparentemente coerenti, la sola velocità di consultazione potrebbe non far emergere subito l’anomalia. Occorre interpretare i dati, collegare soggetti e operazioni, confrontare documenti e verificare che le attività economiche dichiarate abbiano riscontro concreto.
Per le imprese questo significa che i controlli sulle controparti, sui documenti e sui pagamenti hanno un valore preventivo autonomo rispetto all’attività investigativa delle autorità.
Quali controlli possono aiutare le imprese a riconoscere operazioni sospette?
Il Regolamento (UE) 2026/1743 riguarda soprattutto la cooperazione e l’accesso ai dati da parte delle autorità. Non introduce, di per sé, un nuovo obbligo generalizzato di verifica delle controparti per tutte le imprese. Le verifiche seguenti sono indicazioni operative da modulare in base al rischio e agli obblighi applicabili al singolo caso.
- Verificare l’identità della controparte. Controllare partita IVA, dati societari, sede, anzianità, amministratori e attività dichiarata. Lo strumento pubblico VIES consente di verificare la validità di un numero IVA per le operazioni intracomunitarie, ma un esito valido non dimostra da solo che ogni operazione sia genuina.
- Valutare la capacità operativa. Volumi elevati di merce, margini molto contenuti o tempi di consegna incompatibili con l’organizzazione del fornitore meritano un approfondimento, soprattutto se l’impresa è stata costituita da poco.
- Confrontare ordini, fatture e trasporti. Quantità, date, destinatari e documentazione logistica devono raccontare la stessa operazione. Disallineamenti ripetuti, passaggi superflui o merci che sembrano circolare senza una ragione economica sono segnali da esaminare.
- Analizzare i pagamenti. Variazioni improvvise dei conti di accredito, richieste di versamento a soggetti terzi o movimenti apparentemente circolari possono richiedere ulteriori verifiche.
- Aggiornare le verifiche nel tempo. Un controllo iniziale non sostituisce il monitoraggio: cambi repentini di amministrazione, sede, volumi o modalità di pagamento possono modificare il profilo di rischio.
Un singolo indicatore non prova l’esistenza di una frode. Il valore dell’analisi sta nella combinazione degli elementi, nella verifica delle spiegazioni fornite e nella documentazione delle valutazioni svolte.
Privacy e accesso alle banche dati: quali garanzie prevede la norma?
L’accesso ai dati IVA può coinvolgere informazioni riferibili a imprese e persone. Per questo il nuovo regolamento non autorizza controlli indiscriminati: prevede ricerche mirate legate a casi specifici, utenti autorizzati e identificabili, limitazioni in base alle competenze istituzionali e registri di audit che associano gli accessi a un utente e a un fascicolo d’indagine.
Le finalità sono differenti: EPPO accede per esercitare le competenze attribuitele dal proprio regolamento istitutivo; per OLAF l’accesso centralizzato è circoscritto, nelle condizioni previste, alla valutazione di sospetti esistenti e a specifiche indagini amministrative collegate al settore doganale. Ulteriori dettagli tecnici e misure di protezione devono essere stabiliti tramite atti di esecuzione della Commissione.
La questione da seguire, quindi, sarà anche come queste garanzie verranno attuate: non basta che un accesso sia tecnicamente possibile, deve essere pertinente, giustificato e verificabile.
Dalle nuove regole europee alla prevenzione nelle aziende
Il Regolamento 2026/1743 può rendere più efficace la collaborazione investigativa europea, ma il riconoscimento tempestivo di uno schema fraudolento dipende anche dalla qualità delle verifiche svolte lungo la filiera commerciale. Per chi gestisce fornitori, clienti o flussi finanziari, una buona procedura è quella che collega identità della controparte, documenti dell’operazione e percorso del denaro.
Su queste competenze si concentra anche Follow the Money – Be a Forensic Account di SENAPA Academy: un percorso dedicato all’analisi investigativa di bilanci, documenti e flussi finanziari, utile per imparare a riconoscere anomalie e documentare gli elementi emersi. Non è un corso specifico sulla disciplina IVA, ma approfondisce strumenti di analisi applicabili anche all’esame di operazioni potenzialmente fraudolente.
La verifica più utile rimane quella svolta quando un’anomalia può ancora essere chiarita, e prima che si trasformi in una perdita o in un’indagine complessa.
Fonti e riferimenti
- Consiglio dell’Unione europea – Regolamento (UE) 2026/1743, del 10 luglio 2026. Modifica della cooperazione amministrativa in materia IVA Testo ufficiale su EUR-Lex.
- Consiglio dell’Unione europea – VAT fraud: Council agrees to strengthen cooperation with EU investigative bodies, 5 maggio 2026. Comunicato istituzionale sull’accordo politico per rafforzare la collaborazione tra amministrazioni fiscali, Procura europea e OLAF. Leggi il comunicato.
- Commissione europea – VAT Gap in Europe, Report 2025. Rapporto sulle perdite di gettito IVA nell’Unione europea. Consulta il rapporto e i dati.
- Commissione europea – Eurofisc. Descrizione della rete europea di cooperazione contro le frodi IVA transfrontaliere e del sistema Transaction Network Analysis (TNA) Approfondisci Eurofisc.
- Consiglio dell’Unione europea – Regolamento (UE) n. 904/2010, del 7 ottobre 2010. Quadro normativo di riferimento sulla cooperazione amministrativa e sulla lotta contro le frodi IVA, successivamente modificato dal Regolamento 2026/1743. Consulta il regolamento.
- Commissione europea – VAT Information Exchange System (VIES). Servizio ufficiale per la verifica della validità dei numeri di identificazione IVA nelle operazioni intracomunitarie. Accedi al sistema VIES.